Tuesday, March 26, 2024

ALDO DE CHIARA: UN PROBLEMA GROSSO… COME UNA CASA

Photo_ Riccardo Sepe Visconti

Fra il 2008 e il 2011 il nome del procuratore Aldo De Chiara si è legato indelebilmente all’isola d’Ischia: in quel periodo, infatti, alla guida della sezione territorio e ambiente della Procura di Napoli, De Chiara cercò di far eseguire le sentenze di condanna per abusivismo edilizio in cui era stata decretata la demolizione dei fabbricati. Come ha dichiarato lo stesso ex Procuratore in una recente intervista “A Ischia l’iniziativa fu così dirompente che a ogni demolizione c’era una rivolta di piazza. La resistenza popolare fu totale e abbiamo perso la battaglia”. Ad anni di distanza, in occasione della conversione in legge del Decreto Genova che contiene le norme per la ricostruzione a Ischia e in particolare l’art. 25 che disciplina gli interventi per gli edifici colpiti oggetto di domanda di condono, De Chiara torna sulla mai risolta questione degli abusi ischitani. Con una relazione lucidissima e incalzante che pubblichiamo integralmente, pronunciata in occasione del convegno Ischia dopo il sisma, La disciplina della ricostruzione (tenutosi a Napoli nel dicembre 2018, e che ha visto fra i relatori anche l’avvocato Bruno Molinaro, suo avversario storico ed estensore dell’articolo 25), in cui il magistrato ripercorre le tappe legislative che hanno condotto all’attuale situazione. Fino al sisma del 21 agosto 2017. All’indomani del quale, quando si è dovuto parlare di ricostruzione e finanziamenti ad essa destinati, la condizione di illegalità in cui sono ferme da anni centinaia fra abitazioni, alberghi, strutture commerciali, ecc. è emersa in tutta la sua drammaticità, e con il suo carico di ricadute negative che si vanno ad aggiungere al già difficile quadro determinato dal terremoto.

Attualmente sono in pensione, dopo 47 anni in Magistratura, per cui sono portatore di un interesse che non può essere che quello dell’applicazione della legge – costi quel che costi. Perché in un’epoca come quella in cui viviamo, in cui si fa un continuo riferimento alla legalità, al rispetto delle regole quale condizione essenziale per un progresso civile, economico della comunità nazionale, occorre essere molto coerenti sul punto specifico, anzitutto a partire dalla classe politica, dalla classe dirigente del nostro Paese. Detto questo, per comprendere tutte le polemiche che sono nate all’indomani del varo del decreto legge e della legge di conversione del decreto legge n. 109, per brevità per la parte che interessa a noi il Decreto Ischia, occorre una breve disamina del contesto normativo, ma direi anche socio-economico, in cui esso si cala. Sappiamo tutti che sulla questione della tutela del territorio, in Italia tra il dire e il fare c’è di mezzo non il mare, ma l’oceano. Perché se le leggi vigenti in materia fossero state osservate con serietà, non dico dai cittadini ma dalle istituzioni amministrative e giudiziarie, oggi non saremmo qui a parlare di un problema complesso, di non facile soluzione che, a mio giudizio, così come è stato – si dice – risolto con la normativa in esame, creerà più problemi applicativi di prima. Cerco di spiegare queste mie affermazioni. Noi abbiamo in Italia centinaia di migliaia di abusi edilizi che mettono in pericolo concreto la pubblica e privata incolumità. In soldoni, con l’abusivismo edilizio non si scherza. Non è un problema dei radical chic, delle associazioni ambientaliste che secondo alcuni non hanno nulla a cui pensare: è un problema serio. Molinaro sicuramente confermerà il dato: Monte Vezzi nel 2006, Casamicciola nel 2009, piccole piogge, terreno fragile, morti che occupavano, guarda caso, un’abitazione abusiva (Ndr. Nel primo caso, nel secondo la giovane vittima era in auto). È facile dire, ma io lo dico, se non ci fosse stata la casa abusiva non avremmo avuto i morti. Vedete… Tra le cause fondamentali di questo disastro civile, economico, sociale, noi abbiamo soprattutto la contraddizione della legislazione italiana, che da un lato sembra essere severissima con la previsione di una sanzione che, se applicata, avrebbe dovuto neutralizzare sul nascere il fenomeno, la demolizione degli immobili abusivi, e, dall’altro, abbiamo delle leggi che periodicamente mettono tutto a tacere, mi riferisco ai condoni dell’85, del ‘94 e del 2003. Ed è proprio per quest’ultimo, relativo agli abusi commessi dal primo gennaio ‘95 al 31 marzo 2003 che il problema, soprattutto in Campania e quindi sull’isola Verde, assume dei connotati particolari. Ricordo che, nello stesso giorno in cui fu varato il decreto legge 269 – 30 settembre 2003, poi convertito nella legge 326 dello stesso anno – la giunta Bassolino, premesso che gran parte del territorio della Campania è soggetto a vari vincoli, con provvedimento amministrativo stabilì che quella legge non trovava applicazione. Sbagliato! Perché una delibera di Giunta non può neutralizzare una legge dello Stato. E infatti, questa delibera fu annullata da una sentenza della Corte Costituzionale del giugno 2004. Ricordo questo particolare perché si sente dire: “Poveri campani! Per colpa di Bassolino non hanno presentato le domande di sanatoria relative agli abusi 1 gennaio ‘95-31 marzo 2003”. Nulla di più falso. Uno: perché – e ve lo dice uno che per tanti anni, da magistrato, si è occupato di questi fatti – le domande di condono le presentano anche i morti! Le domande di condono hanno ad oggetto anche immobili realizzati dopo il termine fissato dalle tre leggi. Quanti soggetti sono andati a finire sotto processo penale per aver dichiarato il falso! E Molinaro lo potrà sicuramente confermare. Due: per presentare la domanda di sanatoria per il terzo condono 2003 c’era tempo da novembre a dicembre 2004, quindi i cittadini della Campania avrebbero avuto tutto il tempo. Come, giustamente, hanno fatto! Signori, ma qual è il problema?! L’avvocato Molinaro ha fatto una disamina molto puntuale da quel tecnico esperto che è e col quale mi confronto sempre con piacere (anche fuori dai procedimenti penali), perché è uno che ne capisce. Perché questa è una materia difficile, sulla quale si vogliono pronunciare persone che magari saranno dei padreterni in altri campi, ma in questo dovrebbero forse stare in silenzio. Però, l’avvocato Molinaro – direbbe la Cassazione – ha omesso di ricordare, e non esprimo una mia valutazione, ma cito sentenze recenti della Corte Costituzionale, che il terzo condono è più restrittivo dei primi due, perché anche il vincolo di inedificabilità relativa è ostativo. È una legge assurda (lo posso concedere, ma mica l’ho fatta io?!), è una legge fuori dalla realtà (posso convenire, ma non l’ho fatta io!): è legge dello Stato. In base alla quale, poiché non solo gran parte della regione Campania ma gran parte dell’isola d’Ischia è gravata quantomeno da un vincolo di inedificabilità relativa, la Corte Costituzionale è stata chiara, basta vedere le relative sentenze. Molinaro nel suo intervento ha ricordato quelle intorno al 2005-2006; io ve le cito, ve le scrivete e ve le andate a controllare: la nr. 225 del 2012, la 117 del 2015 e Consiglio di Stato 6° sezione, presidente Maruotti,  nr. 755 del 6 febbraio 2018. “Ma è un’ingiustizia!”, sono d’accordo, lo è. Perché? Perché coloro che hanno realizzato gli abusi dal 1 gennaio ‘95 al 31 marzo del 2003, diversamente dagli altri ischitani che li hanno realizzati negli anni precedenti, non possono condonare. D’altronde, con fatti inequivocabili, vi dimostro come questa “ingiustizia” (possiamo chiamarla così?!) fosse oggetto di particolare attenzione da parte della classe politica nazionale, locale e di quanti, legittimamente, avevano interesse comunque a sanare gli abusi realizzati in quella fascia temporale. E sono tantissimi, cari signori, quale conseguenza della condonite tipicamente italiana, perché è stato detto, e si può convenire, che i condoni hanno una spinta criminogenetica, perché rafforzano nei cittadini la convinzione “costruiamo, tanto prima o poi verrà un altro condono”. Questi sono i fatti.

Ischia non è Afragola, né Frattamaggiore, né Casoria, né tutta quella corona di spine che circonda Napoli, Ischia è Ischia e io lo so bene, perché vi ho trascorso delle estati, qualche anno fa, anzi molti anni fa, indimenticabili. Ischia è un paradiso in terra e sono costrette (vedete come sono oggettivo?!) a costruire abusivamente anche persone di rango, che appartengono ai livelli alti della società civile e delle istituzioni. Quindi, il problema di questi numerosissimi abusi, indotti dal condono ‘85 e ‘94, è che dovevano essere in qualche modo salvati. Quando, poi, dopo anni di vergognosa inerzia dei pubblici ministeri, alla Procura della Repubblica di Napoli c’è un’inversione di tendenza, la gente insorge: “Caspita! Qua nessuno ci ha dato fastidio, mo’ vengono a demolire su una sorta di Repubblica extraterritoriale?!”. Allora, viene escogitato (molti di voi non lo sanno, perché è materia di addetti ai lavori) un decreto legge (non convertito in legge, ovviamente, perché sarebbe stato il colmo) pubblicato il 29 aprile 2010 nella Gazzetta Ufficiale, con cui si sospendono le demolizioni giudiziarie – neanche tutte quelle disposte, non dico dai sindaci, ma dai dirigenti degli uffici tecnici cui per legge spetta di provvedere. Perché il sindaco non c’entra niente, secondo la legge. Che cosa dice? Vi leggo l’articolo 1 per farvi comprendere: “Al fine di fronteggiare la grave situazione abitativa della regione Campania e di consentire una adeguata ed attuale ricognizione delle necessità determinanti vincoli di tutela paesaggistica – anche in pendenza delle problematiche indotte dalle sentenze della Corte Costituzionale – sono sospese fino al 30 giugno 2011 le demolizioni di immobili disposte dai giudici”. Il Governo Berlusconi 2010 non si preoccupa, ovviamente, delle demolizioni disposte dai dirigenti degli Uffici, perché tanto quelle, ove disposte, rimangono nelle carte! C’è un numero grandissimo di sentenze della Magistratura, ci sta qualche pazzo di Pubblico Ministero, anche Procuratore Generale che procede doverosamente. Come vedete, l’attenzione su quella massa di abusi che l’ingiusto condono del 2003 non aveva consentito di sanare, viene in qualche modo tutelata da questo decreto legge, che però non viene convertito, e quindi le demolizioni riprendono.

Terremoto del 21 agosto 2017, di lieve intensità, si badi. Ma, agli occhi dei politici che hanno la responsabilità di gestire, è un’ottima occasione per sanare ciò che non era sanabile. E lo fanno (lo dice Molinaro, non lo dico io!) scrivendo un articolo 25 che in parte abroga il condono del 2003. E allora, io dico: secondo me è un ulteriore provvedimento di condono edilizio, un quartino di condono edilizio, perché è limitato a tre degli 8mila e rotti Comuni italiani, per far sì che quegli immobili, in toto o in parte realizzati abusivamente in quella fascia temporale, possano rientrare nella legalità. E così il Governo, che in questo modo va oltre il Governo Berlusconi, si mette l’anima in pace. Ma io chiedo al Governo in carica (questo dato Molinaro non ce lo ha detto): e gli immobili realizzati dopo il 31 marzo 2003 non sono proprio considerati? Sono stati danneggiati dal sisma? E qui casca l’asino… Allora, io dico: per quale motivo, gli abusi dopo il 31 marzo 2003 hanno evitato ricorsi al Tar, ecc, sono stati demoliti dal Padreterno, e rimangono tali, mentre quelli entro il 31 marzo 2003 devono essere sanati?! Non vi è dubbio che si è voluto – non voglio usare il termine favorire – diciamo consentire, eccezionalmente… Però, signori, andatevi a leggere la relazione del senatore Orsi al disegno di Legge di conversione del decreto legge 28 aprile 2010. Si diceva, per giustificare la sospensione delle demolizioni giudiziarie, che a richiedere la sospensione fossero… (puntini puntini, andate a leggervi la relazione!) (Ndr. Dalla relazione del Sen. Orsi: “Per verità e giustizia politica dobbiamo spiegare perché si è giunti a questa emergenza, perché cioè il Governo è dovuto intervenire. Lo dico, colleghi, perché non vorrei che qualcuno fosse tentato di giudicare questo provvedimento come se non fosse – come invece è – la risposta, seppur parziale, ad una specifica richiesta della Regione appena insediata, della comunità territoriale, delle Province, di numerosissimi sindaci della Campania che abbiamo ricevuto in Commissione, nonché ad una richiesta promossa perfino da autorevoli esponenti della magistratura campana, che hanno auspicato un intervento statale per gestire una situazione che è giunta sul piano dell’emergenza di ordine pubblico”).

Mi avvio alla conclusione: è legge dello Stato e quindi va rispettata. Però sappiamo tutti bene che in un sistema come il nostro – a Costituzione rigida e non a Costituzione flessibile, come era l’ordinamento pre-repubblicano, cosa che consentì al governo dell’epoca anche con dei decreti legge di mettere nel nulla lo statuto Albertino – abbiamo la possibilità, nei modi e nelle forme previsti dalla legge, di impugnare in parte il decreto Ischia, per sottoporlo all’esame del giudice delle leggi (cioè la Corte Costituzionale), il quale, se ritiene che la norma impugnata sia in contrasto la annulla e dobbiamo rifare tutto daccapo. Che ci siano profili di dubbi di legittimità costituzionale è stato affermato da più parti. Non spreco parole, perché tutti conoscete gli argomenti sviluppati al riguardo. Da tecnico del diritto, invece, consegno alla vostra riflessione un profilo di legittimità costituzionale che mi sembra fino ad ora non sia stato sviluppato: la violazione del giudicato costituzionale. Premesso che le sentenze della Corte Costituzionale appena pronunciate sono irretrattabili, perché non sono impugnabili, a differenza di quelle dei giudici ordinari, mi chiedo e chiedo a tecnici di provata esperienza: se più sentenze della Corte Costituzionale (ripeto, 225 del 2012, 117 del 2015) hanno detto che il terzo condono è più restrittivo, può il legislatore ordinario renderlo di fatto meno restrittivo? Siccome sono un modesto Pubblico Ministero, aspetterò il verdetto della Corte, se (ed in quanto) la questione verrà superata. Evidenziando ancora una volta il dato storico, senza indugiare in un giudizio di opportunità: l’articolo 25 ha consentito alla legge del 2003 di potersi applicare anche sull’isola d’Ischia, cosa che in base al tenore originario non era possibile. Il legislatore ordinario può fare quello che vuole? Sì, ma in certi limiti. Sono stati superati? Non spetta a me dirlo. Io vi dico che c’è stata una previsione legislativa ben meditata per consentire agli autori degli abusi edilizi di vedersi esaminate le domande di sanatoria con minore rigore. Per cui mi augurerei che terremoti, per altro di lieve intensità, e altre possibili calamità, non siano poi l’occasione – non voglio dire la scusa – per scardinare la coerenza dell’ordinamento. Per finire, l’articolo 25, ma non solo, prova in maniera incontestabile che quanti, fra cui c’era chi vi parla, a poche ore dal sisma del 21 agosto 2017, misero in relazione, tenuto conto della tenuità della scossa tellurica, alcuni danneggiamenti e/o abbattimenti ad una edificazione abusiva e quindi il più delle volte non a regola d’arte, avevano ragione. Eppure, fummo additati come sciacalli e quant’altro… Questo è ingiusto e va detto.